Conciliazione di questioni di responsabilità in ambito sanitario

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Descrizione generale

La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano è un organo di componimento stragiudiziale di controversie indipendente e che agisce in maniera imparziale.

La Commissione conciliativa è competente, qualora un eventuale danno alla salute della/del paziente sia riconducibile a un presunto errore del personale sanitario nella diagnosi e/o nella terapia.

La Commissione conciliativa è inoltre competente, qualora il danno alla salute sia una conseguenza dell’informazione omessa o insufficiente.

La Commissione conciliativa assiste le parti coinvolte nel loro tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale della questione.

Qualora dovesse fallire il tentativo di conciliazione tra le parti contendenti in occasione della prima fase del procedimento, la Commissione conciliativa, su richiesta di tutte le parti coinvolte, procede ad una valutazione oggettiva/imparziale della questione oggetto della controversia (seconda fase o fase valutativa del procedimento conciliativo).

Possono rivolgersi alla Commissione conciliativa le seguenti persone o strutture:

  • pazienti che hanno usufruito di servizi sanitari in Alto Adige, o i loro aventi causa;
  • persone esercenti una professione sanitaria in Alto Adige;
  • strutture sanitarie pubbliche o private con sede in Alto Adige.

La durata del procedimento conciliativo dipende in gran parte dalla complessità del caso, ma è notevolmente più breve rispetto alla durata dei procedimenti giudiziari. I procedimenti durano in media circa nove mesi. Occorre aspettarsi una durata del procedimento più lunga, se in occasione della seconda fase o fase valutativa del procedimento conciliativo dovesse rendersi necessaria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Ulteriori informazioni sono reperibili nell'opuscolo informativo allegato.

Presupposti d'accesso

  • La domanda conciliativa deve avere per oggetto le seguenti fattispecie:
    • presunti errori nella diagnosi;
    • presunti errori nella terapia;
    • presunti errori nella diagnosi e nella terapia;
    • un’informazione totalmente omessa;
    • un’informazione insufficiente.
  • La parte istante (di regola la/il paziente) deve essere maggiorenne e in possesso dei requisiti per far valere le sue pretese. Pazienti minorenni o incapaci vanno rappresentate/rappresentati rispettivamente assistite/assistiti ai sensi di legge.
  • Gli aventi causa di pazienti decedute/deceduti dovrebbero designare un comune procuratore nonché comprovare il diritto all’eredità.
  • La domanda conciliativa è di regola rivolta nei confronti di una o più persone esercenti una professione sanitaria. Queste persone vanno indicate nella domanda, anche per rendere possibile una conciliazione autentica.
  • La diagnosi deve essere stata posta e/o la terapia deve essere avvenuta in Alto Adige, non rilevando se nell’ambito del servizio sanitario pubblico o da parte di erogatori privati di prestazioni sanitarie. La competenza della Commissione conciliativa è limitata al territorio della Provincia di Bolzano.
  • L’eventuale pretesa al risarcimento del danno non deve già essere stata fatta valere in via giudiziale.
  • Il diritto preteso non deve essere prescritto.

Scadenze

La domanda deve essere presentata prima della decorrenza del termine di prescrizione (5 rispettivamente 10 anni).

Documenti richiesti

Onde poter elaborare una domanda conciliativa, occorre la seguente documentazione:

  • domanda conciliativa, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
  • la documentazione clinica utile (cartelle cliniche, referti) su supporto cartaceo oppure digitale, raccolta in ordine di tempo;
  • l’eventuale materiale a immagini su supporto informatico (anche su CD, DVD) nonché la relativa refertazione;
  • la prova del danno patrimoniale eventualmente subito;
  • in caso di rappresentanza (come, per esempio da parte di un avvocato oppure in caso di persone anziane da parte dei figli adulti) la relativa procura;
  • in caso di pazienti decedute/deceduti la prova del diritto all’eredità sotto forma di dichiarazione sostitutiva (vedi apposito modulo) nonché l’eventuale designazione di un comune procuratore.

Costi

La presentazione di una domanda conciliativa è soggetta all’imposta di bollo (importo unico pari ad attualmente euro 16,00).

La Commissione conciliativa è per il resto soggetta a finanziamento pubblico.

Il procedimento conciliativo viene svolto anche senza la nomina di un consulente tecnico e/o senza patrocinio legale (avvocata/avvocato). L’assistenza da parte di consulenti tecnici e/o avvocati si rivela peraltro spesso come utile. Le eventuali spese del proprio legale e del proprio consulente tecnico sono a carico della relativa parte del procedimento.

Normativa

La Commissione conciliativa è disciplinata dall'art. 4/bis della L.P. 5.3.2001, n. 7  e successive modifiche.

Le norme di attuazione alla Commissione conciliativa sono state emanate con decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2007, n. 11.

Altre informazioni

Il procedimento dinanzi alla Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano costituisce una conciliazione facoltativa.

Non bisogna confondere il procedimento dinanzi alla Commissione conciliativa con la mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, rispettivamente con l’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Questi ultimi sono procedimenti a titolo oneroso che aprono eventualmente la strada ad un’azione legale.

La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano persegue lo scopo di evitare i procedimenti succitati e quelli davanti al giudice. Il compito della Commissione conciliativa consiste nel dare un contributo alla soluzione di conflitti tra paziente e personale sanitario rispettivamente struttura sanitaria pubblica o privata. Questo contributo può consistere nel fornire alle parti dopo un primo tentativo di conciliazione un’eventuale proposta non vincolante di conciliazione.

Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento davanti alla commissione conciliativa da una persona di fiducia. Nel caso in cui sia coinvolta una struttura sanitaria pubblica i pazienti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento conciliativo anche dalla  Difesa civica

Website:

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.

Ente competente

Unità organizzativa competente: Ripartizione Salute

Indirizzo: Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano

Telefono: 0471 41 80 27
0471 41 80 21

E-mail: concilmed@provincia.bz.it

PEC: gesundheit.salute@pec.prov.bz.it

Website: https://salute.provincia.bz.it/it/home

Orario d'ufficio:

Lunedì e giovedì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 su appuntamento.

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