Assistenza sanitaria all'estero

Descrizione generale

1. Prestazioni sanitarie nei paesi dove sono in vigore accordi di previdenza sociale
I cittadini e le cittadine iscritti/e al Servizio Sanitario Provinciale, che si recano in paesi dell'Unione Europea*, nonché in Liechtenstein, Islanda, Norvegia o Svizzera, hanno diritto ad usufruire di prestazioni sanitarie.

*(Paesi membri UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,  Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

1.1  Permanenza in paesi esteri dell’UE per motivi di vacanza o di studio (soggiorni temporanei)Con la Tessera Europea di Assistenza Malattia – o l’eventuale dichiarazione sostitutiva provvisoria – è possibile ottenere prestazioni sanitarie necessarie. Sempre secondo le condizioni vigenti nel paese di destinazione. È opportuno che le persone in dialisi o in ossigenoterapia si accertino preventivamente in merito alla possibilità di effettuare le prestazioni nel paese in cui si recano ed alla disponibilità del presidio ospedaliero in questione.

1.2 Modulo S1 (ex E106)
Questo modulo, che ha un anno di validità (rinnovabile), può essere rilasciato per le categorie di persone elencate di seguito. Insieme al modello viene rilasciata anche la tessera personale per l’assistenza sanitaria senza scelta medica. 

  • Lavoratori e lavoratrici che, per conto di una ditta italiana, svolgono un’attività lavorativa temporanea in un altro paese dell’UE (lavoratori/trici in distaccati).
  • Lavoratori e lavoratrici dipendenti, autonomi/e o libero-professionisti/e ricevono, dall’istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il modello A1 che viene emesso per un periodo massimo di due anni. Qualora al termine dei due anni fosse necessaria una proroga, il modello A1 non verrebbe comunque più emesso da parte dell’INPS.  
  • Per i/le dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per ottenere tale proroga, è sufficiente presentare una richiesta, alla quale va allegata una dichiarazione del datore di lavoro da cui emerga che il collaboratore/la collaboratrice continua a lavorare all’estero. Coloro che sono impiegati nel settore privato, allo scadere dei due anni, necessitano dell’autorizzazione da parte dell’INPS.
  • Addetti/e ai trasporti: iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale e dichiarazione del datore di lavoro che l'attività principale viene svolta per il 75% nel paese di residenza; richiesta di emissione del modello S1 (ex E106);
  • Lavoratori/lavoratrici sia autonomi/e che dipendenti in Italia (frontalieri che tutti i giorni o almeno una volta alla settimana rientrano al luogo di residenza): iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale e richiesta di rilascio del modello S1 (ex E106).

1.3 Modello S1 (ex E121): titolari di una rendita o di una pensione italiana che trasferiscono la propria residenza in un altro paese dell’UE.
Questi/e pensionati/e devono richiedere, al servizio amministrativo del Distretto sanitario, il rilascio del modello necessario per l'iscrizione alla Cassa malati estera. Appena l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), o altro Ente erogatore di pensione, ha compilato la parte di propria competenza, il servizio amministrativo del Distretto emette il modello S1.
Qualora il pensionato/la pensionata sia titolare di una pensione nel nuovo stato di residenza, l’emissione del modello S1 (ex E121) non è più necessaria poiché il pensionato ha già diritto all’iscrizione alla cassa mutua del paese di residenza.

2. Assistenza sanitaria nei paesi in convenzione bilaterale
I seguenti paesi hanno stipulato con l'Italia un’accordo bilaterale per l'assistenza sanitaria: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Isola di Capo Verde, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Città del Vaticano e Tunisia.
Va tenuto presente che per i paesi di Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro e Brasile la convenzione si applica solo agli assicurati di quella che una volta era la “Cassa Malati” provinciale, agli agricoltori, ai commercianti artigiani, ecc.. I/le dipendenti del pubblico impiego non hanno diritto al formulario di diritto alla prestazione.
L’accordo con la Tunisia è valido solo per i cittadini e le cittadine tunisini/e, che si recano temporaneamente nel proprio paese d’origine.
La convenzione con il Vaticano vale solo in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.
L’accordo con l’Argentina ha validità solo per i pensionati/le pensionate ed i loro familiari.
Le convenzioni variano da un paese all’altro. Presso i Distretti è possibile ottenere informazioni dettagliate in merito.

3. Assistenza nei paesi non convenzionati

Per gli/le assicurati/e residenti in Provincia di Bolzano, che per temporaneo soggiorno-turismo si recano nei paesi dove non esiste un accordo, non è prevista alcuna forma di rimborso da parte del Servizio Sanitario Provinciale.

È esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi si consiglia di provvedere - prima della partenza - alla stipula di un’assicurazione sanitaria privata.

4. Prestazioni sanitarie presso strutture austriache convenzionate
Per le prestazioni sanitarie fruibili presso le strutture austriache convenzionate è prevista la conferma del diritto all'assistenza da parte degli uffici amministrativi distrettuali. Questa va inserita in calce al modello IBK (autorizzazione per la Clinica Universitaria di Innsbruck).
Attenzione: in caso di assistenza in regime di ricovero in Austria, qualora il ricovero avvenga in prima classe, una parte delle spese di ricovero sono a carico dell'assistito/a.

Presupposti d'accesso

Come sopra descritto.

Documenti richiesti

  • Carta sanitaria europea
  • Modello S1 (sostituisce i modelli  E106, E109, E121)

Altre informazioni

Attenzione: in caso di assistenza in regime di ricovero in Austria, qualora il ricovero avvenga in prima classe, una parte delle spese di ricovero sono a carico dell'assistito.

Ente competente

Unità organizzativa competente: Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Indirizzo: Via Thomas Alva Edison 10/D, 39100 Bolzano

Telefono: 840002211

PEC: admin@pec.sabes.it

Website: https://www.asdaa.it

Orario d'ufficio:

Orari di apertura dei Distretti sanitari.

Note legali | Privacy | Cookie
Nel rispetto della direttiva 2009/136/CE ti informiamo che questo sito utilizza cookie propri tecnici e di terze parti per consentirti una migliore navigazione ed un corretto funzionamento delle pagine web.