Assistenza indiretta transfrontaliera

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Descrizione generale

Nella Direttiva 2011/24/UE sono indicate le disposizioni in merito all’assistenza transfrontaliera e le applicazioni dei diritti dei/delle pazienti nell’UE.

Questa Direttiva stabilisce che le/i pazienti possano decidere di usufruire di prestazioni sanitarie erogate fuori dai confini nazionali, potendo scegliere tra i 27 stati membri dell’Unione Europea nonché gli stati di Islanda, Lichtenstein e Norvegia, che fanno parte dello Spazio Economico Europeo (SEE). La Svizzera è esclusa da questo regolamento.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo la Direttiva è in vigore anche in Alto Adige.

Presupposti d'accesso

Nel concreto, la Direttiva prevede che il cittadino o la cittadina possano farsi curare in un altro stato dell’UE ed ottenere un rimborso dei costi sostenuti per la prestazione sanitaria usufruita. Il rimborso previsto equivale al costo che quella stessa prestazione avrebbe avuto nel  paese d’origine.

Secondo il Decreto Legislativo 38/14 tutti i ricoveri per i quali sia previsto almeno un pernottamento necessitano di un’autorizzazione preventiva da parte dell’Azienda sanitaria. Anche prestazioni che prevedano l’utilizzo di apparecchiature mediche altamente specializzate o costose devono essere preventivamente autorizzate.

Per poter beneficiare del rimborso, il/la paziente deve innanzitutto rivolgersi allo sportello amministrativo del proprio Distretto sanitario di appartenenza per ritirare l’apposito modulo. Alla richiesta devono essere allegate la prescrizione della prestazione oggetto della domanda su “ricetta rossa” o l'impegnativa elettronica dal medico di medicina generale o dal medico specialista (nessun medico specialista di una struttura privata) e tutta la documentazione clinica relativa al caso.

La documentazione presentata viene inoltrata al Primario/alla Primaria competente per lo specifico ambito specialistico, il quale/la quale, dopo averla esaminata, dà parere positivo o negativo.  Per poter effettuare una migliore valutazione e qualora lo ritenga necessario, lo/la specialista può invitare il/la richiedente ad un colloquio personale. Tale colloquio non è obbligatorio e può essere rifiutato. L’eventuale rifiuto non influisce in alcun modo sulla decisione del medico specialista.

In caso di parere positivo, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, all’interessato/all’interessata viene comunicato l’importo previsto per il rimborso. Per i casi urgenti il termine per la comunicazione è di 15 giorni.

Qualora lo/la specialista dia parere negativo, il Distretto sanitario ne dà comunicazione al cittadino/alla cittadina entro 30 giorni, che scendono a 15 per i casi urgenti. Allo stesso tempo, il/la paziente viene informato/a anche in merito alle strutture in Italia nelle quali è possibile eseguire quel determinato intervento.

Il/la cittadino/a può decidere di eseguire comunque il trattamento sanitario all’estero, ma in questo caso deve sostenerne autonomamente i costi.

Per il rimborso in caso di valutazione positiva della domanda, la documentazione clinica e la fattura devono essere presentate al distretto sanitario di competenza entro 60 giorni dal trattamento. 

Dopo ulteriore verifica ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, il Distretto sanitario provvede alla liquidazione dell’importo dovuto al cittadino/alla cittadina.

Se l’autorizzazione preventiva non è necessaria il/la paziente può in ogni caso inoltrare una richiesta per conoscere l’importo del rimborso spettante. La risposta a questa richiesta deve essere evasa entro 30 giorni dalla presentazione. Se il caso viene classificato come urgente, la tempistica per ricevere una risposta scende a 15 giorni.

Scadenze

  • Per il rimborso in caso di valutazione positiva della domanda, la documentazione clinica e la fattura devono essere presentate al distretto sanitario di competenza entro 60 giorni dal trattamento.
     
  • Il periodo di risposta del distretto sanitario è di 30 giorni dalla presentazione della domanda. In casi urgenti, questo periodo è ridotto a 15 giorni.
     
  • Il distretto sanitario provvede alla liquidazione dell’importo dovuto al cittadino/alla cittadina entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Documenti richiesti

  • Modulo „Richiesta di autorizzazione preventiva secondo la Direttiva europea 2011/24/UE sull’assistenza transfrontaliera“ (vedi modulistica)
  • Impegnativa (ricetta rossa oppure impegnativa in forma elettronica)

Normativa

Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (in vigore dal 05/04/2014)

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al distretto sanitario competente.

Domande e risposte

Per chi vale la Direttiva UE?
Per tutti/e coloro che, sia al momento della prescrizione che in quello della fruizione della prestazione, risultino iscritti al Servizio Sanitario Provinciale.

Quali trattamenti sono esclusi?
La Direttiva non è valida per le prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza a lungodegenti, per l’assegnazione e l’accesso ad organi riservati ai trapianti e per i programmi inerenti le vaccinazioni contro le malattie infettive. 

Una volta applicata la Direttiva, le Tessere Europee di Assistenza Malattia non hanno più validità?
No, le pazienti ed i pazienti oltre ad avere diritto all’assistenza nei paesi esteri dell’UE, come previsto dal regolamento UE 883/2004 e dalla Tessera Europea di Assistenza Malattia (cosiddetta “Tessera Sanitaria – Carta Servizi”), hanno ora la possibilità di usufruire di prestazioni erogate presso una struttura sanitaria di un altro paese dell’UE ottenendo un rimborso, se non totale almeno parziale, dei costi effettivamente sostenuti.
La Direttiva prevede espressamente che, dove vi siano i presupposti per l’applicazione dell’ordinamento UE 883/2004 e questo vada a vantaggio del/della paziente, esso debba essere adottato.

I tempi di prenotazione per cure specialistiche e gli appuntamenti per interventi chirurgici si allungheranno a causa dei/delle pazienti che potrebbero arrivare dall’estero?
No, dal momento che la Direttiva prevede espressamente che l’assistenza agli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale non possa essere in alcun modo pregiudicata a causa delle eventuali cure erogate agli assistiti/alle assistite dell’UE.
Gli assistiti/le assistite provenienti da altri stati membri dell’UE non possono essere presi/e in carico con trattamento prioritario rispetti agli/alle autoctoni/e. Se i dati rilevati, dopo l’introduzione della Direttiva, dovessero evidenziare un aumento dei tempi di prenotazione per i/le pazienti locali, attraverso l’applicazione di criteri oggettivi e trasparenti sarebbe possibile limitare il flusso dei/delle pazienti provenienti dall’estero.  
 
Quali ulteriori diritti acquisiscono i cittadini con l'entrata in vigore della Direttiva UE rispetto alla regolamentazione sino ad oggi in vigore per l'assistenza sanitaria nei paesi membri dell'UE (ad es. il regolamento 883/2004)?
I diritti che scaturiscono dalla Direttiva europea 24/2011 integrano quelli spettanti in base al regolamento 883/2004 (“coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”) e li ampliano in favore delle/dei pazienti. Questi ultimi, se fruiscono di prestazioni sanitarie all'estero in base alla Direttiva 24/2011 in uno dei paesi membri dell'UE possono liberamente scegliere la struttura sanitaria, indifferentemente che questa sia pubblica o privata. Le pazienti ed i pazienti pagano le prestazioni sanitarie quali pazienti privati e possono successivamente chiedere all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige un rimborso delle spese sostenute.
L'utilizzo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (“Tessera sanitaria – Carta Servizi”) si limita invece a coprire le prestazioni sanitarie urgenti e necessarie (non programmabili) fruite in un paese estero appartenente all'UE. I costi vengono addebitati direttamente al Servizio Sanitario Provinciale dall'ente erogatore della prestazione. Si deve però trattare in ogni caso di un ente pubblico o di uno che opera in regime di convenzione.

A chi si possono rivolgere i/le pazienti che desiderano informazioni in merito alle possibilità di assistenza sanitaria presso un paese estero e alle condizioni legate a questo sistema?
La Direttiva UE prevede che debbano essere istituiti dei “punti informativi” dove i cittadini/le cittadine possono ottenere indicazioni chiare e competenti in merito alle normative in vigore. Fino all’effettiva attivazione degli info-points, per ottenere informazioni in merito alla Direttiva UE è possibile rivolgersi ad uno dei Distretti sanitari.

In base a quanto indicato nella Direttiva, un/una paziente che necessiti di cure mediche potrebbe essere trasferito/a all’estero contro la propria volontà?   
No, nessuno può essere costretto, contro la propria volontà, a sottoporsi ad un trattamento medico presso una struttura estera. Ogni stato membro deve farsi carico della cura dei/delle propri/e assistiti/e. La Direttiva prevede tuttavia che, in caso di reale beneficio, vada preferito il trattamento presso un altro stato membro. 

E se la domanda per usufruire di un trattamento all’estero viene respinta?
È possibile presentare ricorso contro una decisione negativa. Questo deve essere depositato presso la Commissione provinciale competente. La normativa prevede che ogni assistito/a abbia diritto ad un riesame della decisione. Anche in questo caso le informazioni vengono fornite presso i distretti sanitari.

Chi è responsabile in caso di errore per un trattamento medico eseguito all’estero?
In caso di cure sanitarie eseguito presso un paese dell’UE vengono applicate le leggi vigenti nello stato dove è stato erogato il trattamento. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige non è perseguibile per errori derivanti da un trattamento medico eseguito all’estero.

Quali sono gli standard di qualità e sicurezza tenuti in considerazione per le cure erogate all’estero?
Per le cure mediche eseguite in un paese dell’UE vengono tenuti in considerazione gli standard di qualità e sicurezza validi per lo stato in cui un determinato trattamento sanitario viene eseguito. Il paziente stesso deve informarsi in merito a tali standard. Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla qualità della prestazione, il medico competente nega l’autorizzazione.

Chi sostiene i costi per l’assistenza estera secondo quanto previsto dalla Direttiva UE?
In caso di applicazione del regolamento UE 883/2004, il Servizio Sanitario Provinciale assume i costi direttamente. Nel caso in cui invece venga applicata la Direttiva, è l’assicurato stesso a dover sostenere tali costi per i quali, entro 60 giorni dall’esecuzione della prestazione, può chiedere il rimborso al proprio Comprensorio sanitario di appartenenza. In casi particolari tale termine può essere prolungato.

Viene rimborsato l’intero importo sostenuto?
No. Ai/alle pazienti vengono rimborsati i costi secondo gli importi fissati per quella stessa prestazione sanitaria nello stato di appartenenza.
Per alcune prestazioni, che necessitano di ulteriore pianificazione (almeno un pernottamento, utilizzo di attrezzature altamente specializzate) è in ogni caso necessaria un’autorizzazione.
Si raccomanda pertanto di informarsi preventivamente in merito alle spese rimborsabili.  
 
Cosa accade se è necessario intraprendere delle cure successive nel proprio paese d’origine?
Secondo la Direttiva, l’assistito/a che ha usufruito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, al suo rientro ha diritto allo stesso tipo di cure previste per i/le pazienti assistiti/e in Alto Adige. La Direttiva prevede inoltre – nello spirito della continuità assistenziale – che il/la paziente riceva copia di tutta la relativa documentazione medica ovvero che questa sia scaricabile tramite internet. Questo permette al paese d’origine di erogare le eventuali cure successive nel miglior modo possibile.

Gli assistiti e le assistite altoatesini/e possono scegliere qualsiasi trattamento sanitario all’estero?
No. Vengono sostenuti solo i costi per le cure a cui l’assistito/a avrebbe avuto diritto secondo i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti nello stato d’origine.
Gli interessati/le interessate, possibilmente prima di intraprendere il viaggio, dovrebbero dunque informarsi presso il proprio Distretto sanitario.

Il Servizio Sanitario Provinciale deve sostenere anche eventuali costi aggiuntivi per le prestazioni usufruite all’estero?
La Direttiva UE non prevede che vengano sostenuti ulteriori costi come, ad esempio, spese di viaggio o di alloggio.

Le prescrizioni per farmaci o dispositivi medici emesse in uno stato estero possono essere utilizzate in Italia e viceversa?
Le prescrizioni per farmaci e dispositivi medici, come previsto dalla Direttiva 2001/83/CE o dal regolamento UE 726/2004 sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali, emesse in uno stato membro per un/a determinato/a paziente sono utilizzabili solo per medicinali o dispositivi previsti dal prontuario farmaceutico del paese d’origine. Un assistito/un’assistita può utilizzare la prescrizione emessa in Italia anche in un altro stato membro. In caso di prescrizione rilasciata in un altro stato dell’UE, vengono rimborsati i costi per i farmaci che in Italia appartengono alla “classe A” e solo se questi vengono prescritti anche in Italia per la cura di quella determinata patologia. Il limite ai costi rimborsabili è dato dal prezzo applicato in Italia.

Ente competente

Unità organizzativa competente: Azienda sanitaria dell'Alto Adige

Indirizzo: Via Thomas Alva Edison 10/D, 39100 Bolzano

Telefono: 840002211

PEC: admin@pec.sabes.it

Website: https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari I distretti sanitari

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