Assistenza sanitaria nei stati senza accordi bilaterali, di cui all'art. 15 D.P.R. n. 618/1980
Descrizione generale
Cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia iscritti obbligatoriamente nel SSN che si recano per lavoro, studio (solo se sei borsista o stagista e se hai partecipato ad un bando pubblico e superato una selezione), nei Paesi extra UE in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (D.P.R n. 618 del 31 luglio 1980).
A tal fine devono richiedere alla loro Azienda Sanitaria Locale (ASL), l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618.
Tale attestato verrà rilasciato a vista, previa presentazione della nota di incarico da parte della ditta/dell'ente di appartenenza comprovante il distacco per motivi di lavoro oppure la documentazione comprovante la borsa di studio o dello stage ed il superamento della selezione.
Presupposti d'accesso
- residenza in Provincia;
(cittadini non residenti in Provincia devono rivolgersi alla propria ASL di residenza; persone straniere iscritte al SSP si rivolgono direttamente al Ministero); - per lavoratori subordinati: essere in possesso di un contratto di lavoro italiano (privato o pubblico).
- per lavoratori autonomi o libero professionali: documentazione comprovante l’attività professionale o l’opera da svolgere per conto del committente estero. Documentazione o autocertificazione del versamento dei contributi previdenzialiversati in Italia; dichiarazione di assolvimento degli obblighi fiscali in Italia.
- per studenti: documentazione comprovante la titolarità della borsa di Studio o dello stage ed il superamento della selezione.
Documenti richiesti
- Codice fiscale;
- Documento di identità valido;
- Nota di commando all’estero dal datore di lavoro;
Normativa
- D.P.R n. 618 del 31 luglio 1980 (art. 15)
- D.P.R n. 224/2017
Altre informazioni
- Il datore di lavoro privato deve compilare la propria parte nell'Attestato allegato;
- datore di lavoro pubblico consegna al lavoratore il documento approvante il distacco all'estero.
Per tutte le categorie di lavoratori (lavoratori pubblici e privati), la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute è presentata dall’avente diritto, in via esclusiva, alla Rappresentanza diplomatica.
Il termine di presentazione, fissato in 3 mesi, è tassativo a pena di decadenza dal diritto al rimborso.
Ai fini del computo del termine di decadenza, infatti, devono essere calcolati, per ciascun beneficiario delle prestazioni, tre mesi dalla data di effettuazione della spesa sanitaria o dell'ultima spesa relativa ad un ciclo di cure da riferire ad un unico evento morboso.
L’Ambasciata o l’Ufficio consolare, verificata la sussistenza del diritto all’assistenza sanitaria indiretta come risultante dall’attestato ex art. 15, nonché la completezza e regolarità formale degli atti presentati in originale attestanti l’effettivo pagamento delle spese di cui è chiesto il rimborso, appone il visto su tutta la documentazione e provvede alla trasmissione della stessa in ragione dell'Azienda sanitaria di residenza dell’avente diritto, che provvede alla liquidazione delle spese.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio estero dei distretti sanitari.
Website:
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Ente competente
Unità organizzativa competente: Azienda sanitaria dell'Alto Adige
Indirizzo: Via Thomas Alva Edison 10/D, 39100 Bolzano
Telefono: 840002211
PEC: admin@pec.sabes.it
Website: https://www.asdaa.it
Modulistica e allegati
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