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Segnalazione di condotte illecite (c.d. WHISTLEBLOWING)
Il sistema è indirizzato a coloro (c.d. whistleblowers) che intendono segnalare all'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA) comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda stessa, appresi in prima linea nell'ambito del contesto lavorativo.
Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023 possono ricorrere alla procedura di segnalazione i dipendenti e coloro che a vario titolo prestano la propria attività presso l’ASDAA o a favore della stessa: lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e consulenti, tirocinanti (retribuiti e non), volontari, etc.
Il sistema di segnalazione (aperto anche ai cittadini che intendono fare una segnalazione) utilizza la tecnologia prevista dalla normativa di settore.
Si suggerisce di prendere previamente visione delle informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali.
Accesso alla piattaforma di segnalazione: https://sabes.whistleblowing.it/<<
Annotazione: in alto a destra si trova il tasto per scegliere la lingua (Italiano – Deutsch)
Segnalazione con modalità alternative al canale informatico
Le modalità alternative al canale informatico sono consigliabili in via subordinata alla piattaforma informatizzata.
Le innovazioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevedono la possibilità di effettuare segnalazione con modalità scritte e orali.
La segnalazione scritta può essere effettuata utilizzando uno dei modelli predisposti e scaricabili in questa pagina e può essere presentata:
- mediante invio all’indirizzo di posta elettronica al seguente indirizzo: Luigi.Catapano@sabes.it; oggetto: “personale”
- mediante utilizzo della posta (interna) con busta chiusa contrassegnata dalla dizione „personale“ al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – Ufficio Internal Auditing c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione – Via T.A. Edison n. 10/D - 39100 Bolzano (BZ)
La segnalazione orale avviene teoricamente tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, su richiesta della persona segnalante. Il sistema è in fase di valutazione e realizzazione. Chi intende utilizzare ora il suddetto canale deve fare riferimento diretto al Responsabile della prevenzione della corruzione, chiedendo un colloquio all’indirizzo Luigi.Catapano@sabes.it o al numero di telefono 0471-435 104 (durante gli orari di servizio).
Anche i canali di segnalazione diversi dalla piattaforma Whistleblower garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Cosa si può fare
L'attività di vigilanza anticorruzione si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera A.N.AC. n. 469/2021 - “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54- bis, del d.lgs. n. 165/2001”, in un'ottica di prevenzione della corruzione, può disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Autorità giudiziaria, l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza.
Cosa non si può fare
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:
NON tutela diritti e interessi individuali
Il canale del whistleblower non è una forma alternativa alle modalità previste dalle norme per raccogliere le segnalazioni di violazione di interessi di carattere personale o individuali ovvero riconducibili a "contestazioni, rivendicazioni o richieste [...] a carattere personale del segnalante [...] che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o [...] con le figure gerarchicamente sovraordinate"
e, pertanto,
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati
Tutela del segnalante
Obbligo di riservatezza
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa.
(Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale).
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla normativa di settore e a tutte le forme di accesso civico.
Divieto di ritorsione
Colui che segnala (nelle modalità sopra precisate) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è protetto da ritorsioni.
Quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, discriminato, intimidito o fatto oggetto di ostracismo, o sottoposto a misure disciplinari o ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro etc., a causa della segnalazione.
Eccezioni
Le tutele citate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Privacy: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Privacy | Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (asdaa.it)
Annotazione:
In caso di modificazioni i dati di questa sezione verranno aggiornati tempestivamente.
Downloads:
- Modulo per la segnalazione anonima di condotte illecite da parte del dipendente pubblico [PDF]
- Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001[PDF]
(Ultimo aggiornamento: 16/05/2024)
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