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Accesso civico
Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice, come previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente alla Responsabile della Trasparenza mediante apposita modulistica.
La Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al/alla Dirigente responsabile per materia e ne informa il/la richiedente. Il/la Dirigente, entro 30 (trenta) giorni, pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al/alla richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al/alla richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il/la richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Direttore Amministrativo - vd@sabes.it).
Modulo accesso civico semplice [Word]
Modulo accesso civico semplice [PDF]
Informativa Privacy [PDF]
Accesso civico generalizzato
A norma del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 e s.m.i., la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
I dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, sono quindi pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.
L'istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L'istanza può essere trasmessa principalmente all’amministrazione per via telematica.
Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico è inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Per l’accesso civico generalizzato ci si può rivolgere ai seguenti indirizzi:
• indirizzo e-mail : transparenz.trasparenza@sabes.it
• posta elettronica certificata PEC: legal@pec.sabes.it
Non sono ammesse richieste telefoniche. La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto (vedi in calce) oppure in carta libera allegando la fotocopia o la scansione di un documento di identità. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali. Per il calcolo dei costi si rinva alla deliberazione del Direttore Generale n. 2010-A-000160 del 31.08.2010. In caso di trasmissione per posta con raccomandata A/R si chiede il rimborso preventivo dei costi di invio.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al/alla richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis) del decreto legislativo di cui sopra. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni, il/la richiedente può presentare richiesta di riesame alla Responsabile della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 (venti) giorni.
La richiesta di riesame e altri rimedi giuridici sono regolati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4 (http://lexbrowser.provinz.bz.it/it).
Modulo istanza di Accesso Civico Generalizzato [WORD]
Modulo istanza di Accesso Civico Generalizzato [PDF]
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(Ultimo aggiornamento: 16/10/2024)
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